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Il 15 luglio l’Assemblea nazionale francese ha approvato in via definitiva la proposta di legge che introduce un diritto all’aiuto a morire (Ouest-France). La riforma porta la Francia nel gruppo ancora ristretto dei Paesi che consentono a determinate condizioni il suicidio assistito o l’eutanasia. Nel mondo, secondo una stima della Bbc, oltre 300 milioni di persone vivono ormai in ordinamenti che prevedono qualche forma legale di morte assistita, ma regole, procedure e criteri di accesso cambiano profondamente da un Paese all’altro.
La proposta è arrivata al voto finale dopo un percorso parlamentare lungo e accidentato. L’Assemblea nazionale aveva approvato per la prima volta il testo nel maggio 2025; il Senato lo aveva poi respinto nel gennaio successivo, eliminando anche il principio stesso dell’assistenza medica a morire (Le Monde+). I deputati hanno ripristinato la riforma in seconda lettura e, in assenza di un accordo tra le due camere, avranno ora l’ultima parola. Parallelamente, il Parlamento ha approvato con un consenso molto più ampio un provvedimento dedicato allo sviluppo delle cure palliative.
La formula scelta, “aiuto a morire”, comprende in realtà due pratiche differenti. In via ordinaria, il paziente riceverà un farmaco letale e dovrà assumerlo personalmente, alla presenza di un medico o di un infermiere: si tratta quindi di suicidio medicalmente assistito. Solo quando le condizioni fisiche gli impediscano di compiere autonomamente il gesto, il farmaco potrà essere somministrato dal professionista sanitario. In questo secondo caso si tratta, giuridicamente, di eutanasia (Ouest-France).
I requisiti previsti dalla legge francese sono cinque e devono essere tutti soddisfatti. Il richiedente dovrà essere maggiorenne, avere la cittadinanza francese oppure risiedere stabilmente e regolarmente nel Paese, ed essere affetto da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata. Per “fase avanzata” il testo intende un processo irreversibile, segnato dal peggioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita.
La persona dovrà inoltre provare sofferenze fisiche che non possono essere alleviate oppure che considera insopportabili dopo aver rifiutato il trattamento proposto. La sofferenza psicologica, da sola, non sarà sufficiente. Infine, il paziente dovrà essere capace di esprimere una volontà libera e informata e di confermarla fino al giorno della somministrazione. Restano quindi escluse, tra le altre, le persone in coma o affette da una demenza che impedisca di manifestare consapevolmente il proprio consenso.
La richiesta dovrà essere presentata personalmente a un medico, che informerà il paziente sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e l’assistenza psicologica. La domanda dovrà poi essere formalizzata per iscritto o, quando ciò non sia possibile, attraverso una modalità di comunicazione adeguata alle condizioni del richiedente.
Il medico avrà 15 giorni per decidere. Prima di farlo dovrà consultare almeno uno specialista della patologia, non direttamente coinvolto nella cura del paziente, e un altro professionista sanitario. Potranno essere ascoltati anche uno psicologo e un familiare o caregiver, ma la responsabilità finale resterà in capo al medico. In caso di risposta positiva, il paziente dovrà attendere almeno due giorni prima di confermare la scelta. Se trascorreranno più di tre mesi, sarà necessaria una nuova verifica della sua capacità di decidere.
La procedura potrà svolgersi a casa o in una struttura sanitaria o sociosanitaria, ma non in un luogo pubblico, e sarà coperta dall’assicurazione sanitaria. Il giorno stabilito, il professionista dovrà accertare nuovamente la volontà del paziente e l’assenza di pressioni. I sanitari potranno invocare l’obiezione di coscienza, ma dovranno indicare un collega disponibile.
La distinzione fondamentale riguarda dunque chi compie l’atto finale. Nel suicidio assistito è la persona malata ad assumere il farmaco letale, fornito da un medico o da un’altra figura autorizzata. Nell’eutanasia attiva è invece un terzo, generalmente un medico, a somministrarlo.
In alcuni confronti giuridici si parla anche di “eutanasia passiva” per indicare la sospensione o la mancata introduzione di terapie che prolungano la vita. Si tratta però di un piano diverso: interrompere una ventilazione, rifiutare un trattamento o ricorrere alla sedazione profonda non equivale alla somministrazione intenzionale di un farmaco destinato a provocare direttamente la morte. Le diverse legislazioni non impiegano sempre le stesse categorie, e l’espressione più ampia di “morte assistita” può comprendere pratiche differenti.
I Paesi Bassi furono i primi a disciplinare l’eutanasia con una legge approvata nel 2001, seguiti dalla Belgio nel 2002 e dal Lussemburgo nel 2009. In questi ordinamenti l’accesso non dipende necessariamente da una prognosi terminale, ma dalla presenza di sofferenze insopportabili legate a una patologia incurabile. Paesi Bassi e Belgio ammettono anche casi che riguardano minori: nel 2026 le autorità olandesi hanno esaminato per la prima volta la morte assistita di un bambino di età inferiore ai 12 anni, possibilità che era stata introdotta nel 2024 per i bambini incurabilmente malati e prossimi alla morte (Nyt).
La Spagna ha legalizzato l’eutanasia nel 2021, mentre il Portogallo ha promulgato nel 2023 una legge che consente la somministrazione da parte di un medico quando il paziente non è fisicamente in grado di procedere da solo. La Svizzera segue un altro modello: l’eutanasia attiva resta vietata, ma il suicidio assistito è consentito se la persona è capace di discernere, assume autonomamente il farmaco e chi presta aiuto non agisce per motivi egoistici. È inoltre uno dei pochi Paesi che permette l’accesso anche agli stranieri.
In Austria il suicidio assistito è stato depenalizzato dal 2022 per persone gravemente malate o in fase terminale. In Germania, la Corte costituzionale ha annullato nel 2020 il divieto generale di assistenza al suicidio, ma il Parlamento non ha ancora approvato una disciplina organica e l’eutanasia attiva rimane un reato (Toute l’Europe).
Nel Regno Unito il tentativo di introdurre una procedura simile si è arenato nell’aprile 2026 alla Camera dei Lord, dopo la presentazione di oltre mille emendamenti. Una deputata laburista ha però già ripresentato un testo identico, con l’obiettivo di superare in futuro l’opposizione della Camera Alta (Guardian).
La Corte europea dei diritti dell’uomo, intanto, non ha riconosciuto un diritto generale alla morte assistita. Ha stabilito sia che una legge che autorizza l’eutanasia può essere compatibile con il diritto alla vita, come nel caso belga, sia che il suo divieto non viola necessariamente il diritto alla vita privata. La scelta resta quindi affidata ai singoli Stati.
Negli Stati Uniti il riferimento principale resta l’Oregon, dove dal 1997 gli adulti capaci di decidere e con un’aspettativa di vita inferiore a sei mesi possono ottenere, dopo la valutazione di due medici, un farmaco da assumere autonomamente. Il modello è stato ripreso da un numero crescente di Stati: con l’entrata in vigore della legge dell’Illinois, prevista per settembre 2026, dovrebbero diventare tredici, oltre al District of Columbia.
Il Canada ha seguito un percorso molto più estensivo. L’assistenza medica a morire, introdotta nel 2016 per le persone prossime alla morte, è stata estesa nel 2021 a chi soffre in modo intollerabile per una malattia o disabilità grave e irreversibile. L’estensione alle persone la cui unica condizione è una malattia mentale è stata invece più volte rinviata.
Come racconta il Nyt, il Québec rappresenta il caso più avanzato: la morte assistita costituisce ormai circa l’8% di tutti i decessi, contro il 5% nell’intero Canada, e supera il 13% nella regione di Lanaudière. La pratica è interamente integrata nel sistema sanitario pubblico e può essere proposta dai medici tra le opzioni di fine vita. La sua rapida normalizzazione ha però aperto interrogativi anche tra alcuni sostenitori: se rimanga una soluzione estrema, se l’accesso insufficiente alle cure possa condizionare le scelte e se i criteri siano stati ampliati troppo velocemente.
Fuori dall’Europa e dai Paesi anglosassoni, l’accesso legale è concentrato soprattutto in America Latina. Colombia, Cuba, Ecuador e Uruguay consentono forme di morte assistita. La Colombia prevede inoltre l’accesso anche per alcuni minori: tra i sei e i dodici anni è necessario che il bambino comprenda il significato della morte.
In Italia il suicidio assistito non è regolato da una legge parlamentare. La possibilità di accedervi deriva da una sentenza della Corte costituzionale del 2019, precisata da una pronuncia del 2024, secondo cui il suicidio medicalmente assistito non è punibile quando la persona è capace di decidere liberamente, è affetta da una patologia irreversibile che provoca sofferenze intollerabili ed è mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. L’eutanasia attiva resta invece un reato.
Le sentenze hanno definito i requisiti, ma non una procedura uniforme, con tempi certi e responsabilità chiaramente attribuite. Alcune persone hanno dovuto affrontare lunghe controversie giudiziarie o recarsi all’estero. Toscana e Sardegna hanno approvato leggi regionali per disciplinare gli aspetti organizzativi; il governo le ha impugnate, anche se la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell’intervento toscano, eliminandone soltanto alcune disposizioni (Pagella Politica).
A livello nazionale lo scontro riguarda soprattutto il ruolo dello Stato. Il disegno di legge del Partito Democratico configura la morte volontaria medicalmente assistita come un percorso pubblico gestito e controllato dal Servizio sanitario nazionale. Il testo sostenuto dai relatori di centrodestra si limita invece a stabilire quando l’aiuto al suicidio non sia punibile, escludendo che costituisca una prestazione sanitaria garantita.
Fratelli d’Italia e Lega mantengono una posizione prevalentemente contraria, mentre Forza Italia è divisa tra una linea restrittiva e una più favorevole a una mediazione. Le opposizioni sostengono una legge nazionale, ma non concordano tutte sul suo perimetro: alcune proposte includono anche l’eutanasia, esclusa dal testo del Pd.
Nel giugno 2026 la proposta è stata rinviata alle commissioni del Senato. Considerati i tempi rimasti prima della fine della legislatura, il passaggio equivale con ogni probabilità a un nuovo affossamento. Dal 2019, quindi, la Corte costituzionale continua a supplire alle decisioni che il Parlamento non è riuscito, o non ha voluto, prendere (Il Post).

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